Art. 7. Elenco dei destinatari 1. Le regioni individuano e aggiornano l'elenco dei destinatari, come definiti all'articolo 2, di competenza delle rispettive aree geografiche, dandone comunicazione all'osservatorio nazionale dei rifiuti.
2. Per quanto riguarda i destinati di dimensione nazionale, l'individuazione e' a cura dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti.
2. Per quanto riguarda i destinati di dimensione nazionale, l'individuazione e' a cura dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti.