Articolo 14 del Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41
Articolo 13Articolo 14 bis
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24 febbraio 1995
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24 marzo 1995
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30 giugno 2021
Art. 14. Costruzioni rurali 1. Il numero 21-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' sostituito dal seguente: "21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame ((e alle attivita' connesse)) , cedute da imprese costruttrici, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all' articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 ;"
((1-bis. All' articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724 , sono apportate le seguenti modifiche:
e) al comma 6, primo periodo, le parole: "15 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 1995"))
Entrata in vigore il 30 giugno 2021
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