Articolo 34 del Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41
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Art. 34. Elenchi riepilogativi 1. Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi dell' articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarita' od inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilita' dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarita' e le inesattezze riscontrate.PERIODO ABROGATO DAL D.
LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18 .
2. ((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
3. ((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, previa comunicazione da parte della Guardia di finanza o degli altri uffici abilitati dell'Amministrazione finanziaria delle violazioni da essi rilevate.
Ai fini dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarita' di cui ai commi precedenti e per le relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 51 , 52 , 59 , 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni. Gli uffici doganali possono altresi' effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonche' delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui agli articoli 51 e 52. Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.
5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989 . Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.
6. Sono abrogati il comma 7 dell'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2026
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