2. Nell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 6 e' aggiunto il seguente periodo: "Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'articolo 62.".
3. Gli importi di lire 60.000 e 100.000 indicati nell'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono aumentati rispettivamente a lire 90.000 e lire 150.000.
4. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano alle spese sostenute per trasferte effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , possono essere adeguati annualmente gli importi di cui agli articoli 48, comma 4, e 62, comma 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .