Articolo 33 del Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41
Articolo 32Articolo 36
Versione
24 febbraio 1995
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Versione
24 marzo 1995
Art. 33. Rimborsi per trasferte 1. Nell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: "1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite e' elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprieta' ((ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta)) , la spesa deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.".
2. Nell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 6 e' aggiunto il seguente periodo: "Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'articolo 62.".
3. Gli importi di lire 60.000 e 100.000 indicati nell'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono aumentati rispettivamente a lire 90.000 e lire 150.000.
4. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano alle spese sostenute per trasferte effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , possono essere adeguati annualmente gli importi di cui agli articoli 48, comma 4, e 62, comma 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
Entrata in vigore il 24 marzo 1995
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