2. Le somme corrisposte in applicazione della disposizione del comma 1 sono indeducibili e possono essere imputate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese e' assunto al lordo delle somme stesse.
3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dal comma 1 devono chiederne l'applicazione con apposita istanza da presentare all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare il 60 per cento delle somme dovute entro il 20 dicembre 1995 e la restante parte in due quote di pari importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 1995 e il 28 febbraio 1996. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437 , convbertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini della determinazione della somma di cui all' articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 , i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti della parte di essi dedotta a titolo di ammortamento o ad altro titolo nei
periodi di imposta definiti alla data del 24 febbraio 1995."