Art. 47. Devoluzione erariale delle maggiori entrate 1. Le somme riscosse in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente decreto. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. ((15))
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AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con la sentenza 12-25 luglio 2001, n. 288 (in G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo periodo del presente art. 47 "nella parte in cui detta disposizione, nello stabilire che le modalita' della sua attuazione sono definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevede la partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento".
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AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con la sentenza 12-25 luglio 2001, n. 288 (in G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo periodo del presente art. 47 "nella parte in cui detta disposizione, nello stabilire che le modalita' della sua attuazione sono definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevede la partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento".