Articolo 32 del Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41
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Versione
24 febbraio 1995
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Versione
24 marzo 1995
Art. 32. Transazioni e somme risarcitorie 1. All'articolo 16, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' le somme e i valori comunque percepiti ((al netto delle spese legali sostenute,)) , anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro";
b) nella lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche', in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti ((al netto delle spese legali sostenute,)) , anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;".
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano alle somme e ai valori percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 24 marzo 1995
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