Articolo 31 del Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41
Articolo 28Articolo 32
Versione
24 febbraio 1995
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Versione
24 marzo 1995
Art. 31. Spese di rappresentanza degli esercenti
arti e professioni 1. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 dopo le parole "esclusi gli immobili" sono aggiunte le seguenti: "e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5". Nello stesso comma e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi";
b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati";
c) al comma 5 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato ((o)) da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.".
2. Le disposizioni contenute nel comma 1, lettere a) e c), si applicano per le spese sostenute e per i beni ivi indicati, acquistati dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 24 marzo 1995
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