Articolo 37 del Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41
Articolo 36Articolo 38
Versione
24 febbraio 1995
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Versione
30 giugno 2021
Art. 37. Operazioni con l'estero e volume d'affari 1. Per i soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36 la differenza ivi prevista e' non imponibile in caso di cessione ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e in caso di cessione ai sensi degli articoli 38-quater, 71 e 72 dello stesso decreto.
2. Gli acquisti dei beni di cui all'articolo 36, assoggettati al regime ivi previsto nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti intracomunitari. Per le cessioni degli stessi beni non si applicano le disposizioni degli articoli ((38-bis)) , 41 e 58, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 . ((21)) 3. Agli effetti del calcolo della percentuale del 10 per cento di cui all' articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 , si tiene conto degli ammontari delle differenze di cui al comma 1, al netto delle operazioni di cui all' articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e nel volume d'affari si tiene conto dell'ammontare imponibile di tutte le operazioni di cui all'articolo 36 registrate per l'anno.
4. Salvo quanto disposto nel comma 3, per i soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36 il volume d'affari e' costituito dall'ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari, al netto dell'imposta relativa al margine.

-------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
Entrata in vigore il 30 giugno 2021
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