2. Gli acquisti dei beni di cui all'articolo 36, assoggettati al regime ivi previsto nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti intracomunitari. Per le cessioni degli stessi beni non si applicano le disposizioni degli articoli ((38-bis)) , 41 e 58, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 . ((21)) 3. Agli effetti del calcolo della percentuale del 10 per cento di cui all' articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 , si tiene conto degli ammontari delle differenze di cui al comma 1, al netto delle operazioni di cui all' articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e nel volume d'affari si tiene conto dell'ammontare imponibile di tutte le operazioni di cui all'articolo 36 registrate per l'anno.
4. Salvo quanto disposto nel comma 3, per i soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36 il volume d'affari e' costituito dall'ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari, al netto dell'imposta relativa al margine.
-------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".