2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il debito per tributo, soprattasse, interessi ed accessori. Il debito e' parimenti estinto qualora non siano dovute somme a titolo di tributo.
Non si fa luogo a rimborso di somme gia' corrisposte.
3. Le procedure di riscossione relative alle tasse di cui al comma 1, sono sospese fino al 31 ottobre 1995.
4. Le modalita' per il pagamento delle somme e le modalita' e il termine per la richiesta di annotazione di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549)) .
5-bis. All' articolo 7, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 , l'alinea e' sostituito dal seguente: "Per gli autocaravan, in aggiunta alla tassa automobilistica, e' dovuta una tassa speciale erariale per i seguenti importi:". La lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , e' abrogata. Il comma 3-bis del medesimo articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , e' abrogato.
5-ter. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, alla voce n. 36), dopo la parola: "circolari" e' inserita la seguente: "pubbliche" e dopo le parole: "della radiodiffusioni" e' inserita la seguente: "pubbliche".