Articolo 39 del Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41
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24 febbraio 1995
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Art. 39. Aliquota 1. A decorrere dal 1 aprile 1995, per le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, nonche' per le cessioni degli oggetti d'arte, di cui alla lettera a) dell'allegato stesso, effettuate dagli autori, o dai loro eredi o legatari, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 10 per cento.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1995
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