Art. 44. Imposta sostitutiva sulle
operazioni degli istituti di credito 1. I soggetti di cui ((articolo 17, secondo comma)) , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , o quelli da essi comunque risultanti per effetto delle operazioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 , ed alla legge 26 novembre 1993, n. 489 , continuano a fruire del trattamento ivi previsto fino al 30 aprile 1995. Successivamente a tale data gli atti e le operazioni che tali soggetti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attivita' sono soggetti alle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale e alle tasse sulle concessioni governative nella misura ordinaria.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , e, agli effetti di detto articolo 15, gli estremi della autorizzazione al pagamento in modo virtuale possono essere sostituiti dagli estremi del presente articolo.
3. Per l'anno 1995, ai fini del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del comma 2, la dichiarazione provvisoria di cui all' articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , deve essere presentata, ovvero integrata da parte dei soggetti gia' autorizzati, entro il 30 aprile, indicando le categorie di atti e documenti per i quali si intende fruire dell'autorizzazione nonche' gli elementi presuntivi ivi richiesti relativi al periodo dal 1 maggio al 31 dicembre 1995. L'ufficio del registro provvede alla liquidazione provvisoria per il suddetto periodo, ripartendone l'ammontare in tre rate uguali con scadenza alla fine dei mesi di giugno, settembre e dicembre.
4. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e' soppresso.
La disposizione ha effetto per i contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
operazioni degli istituti di credito 1. I soggetti di cui ((articolo 17, secondo comma)) , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , o quelli da essi comunque risultanti per effetto delle operazioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 , ed alla legge 26 novembre 1993, n. 489 , continuano a fruire del trattamento ivi previsto fino al 30 aprile 1995. Successivamente a tale data gli atti e le operazioni che tali soggetti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attivita' sono soggetti alle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale e alle tasse sulle concessioni governative nella misura ordinaria.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , e, agli effetti di detto articolo 15, gli estremi della autorizzazione al pagamento in modo virtuale possono essere sostituiti dagli estremi del presente articolo.
3. Per l'anno 1995, ai fini del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del comma 2, la dichiarazione provvisoria di cui all' articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , deve essere presentata, ovvero integrata da parte dei soggetti gia' autorizzati, entro il 30 aprile, indicando le categorie di atti e documenti per i quali si intende fruire dell'autorizzazione nonche' gli elementi presuntivi ivi richiesti relativi al periodo dal 1 maggio al 31 dicembre 1995. L'ufficio del registro provvede alla liquidazione provvisoria per il suddetto periodo, ripartendone l'ammontare in tre rate uguali con scadenza alla fine dei mesi di giugno, settembre e dicembre.
4. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e' soppresso.
La disposizione ha effetto per i contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.