Articolo 9 bis del Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41
Articolo 9Articolo 10
Versione
24 marzo 1995
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Versione
26 ottobre 1996
Art. 9-bis. (Possibilita' di modifica delle aliquote
dell'ICI per l'anno 1995).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 4 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n.48 , i comuni possono deliberare modifiche alle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1995 entro il 30 giugno 1995.
2. Per l'anno 1995, il versamento di acconto di cui all' articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 , e' calcolato in relazione alle aliquote vigenti alla data del ((1 gennaio 1995)) ; l'eventuale compensazione fra l'ammontare dell'imposta conseguente alle aliquote vigenti alla data predetta e quella relativa all'applicazione delle aliquote deliberate successivamente dal comune, e' operata in sede di versamento dell'imposta a saldo.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1996
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