Articolo 19 del Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41
Articolo 18Articolo 20
Versione
24 febbraio 1995
Art. 19. Aumento dell'aliquota dell'IRPEG 1. Nell'articolo 91, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , le parole "36 per cento" sono sostituite delle seguenti: "37 per cento".
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I versamenti in acconto dovuti dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuati tenendo conto dell'aumento di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1995
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