Articolo 35 del Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41
Articolo 34Articolo 39
Versione
24 febbraio 1995
>
Versione
28 dicembre 1995
Art. 35. Regolarizzazione degli elenchi presentati 1. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni sanzionatorie di carattere tributario richiamate nell'articolo 34, per l'omessa presentazione e per le omissioni, irregolarita' ed inesattezze nella compilazione degli elenchi riepilogativi, commesse e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la pena pecuniaria nella misura di quattrocentomila per ciascun elenco; tale misura e' ridotta alla meta' nei casi di violazioni non ancora contestate alla data anzidetta, sempre che le stesse siano spontaneamente regolarizzate dal trasgressore mediante presentazione degli elenchi omessi o rettificati entro il (( 20 dicembre 1995 )) agli uffici competenti a riceverli. Le pene pecuniarie nella misura sopra indicata si applicano a condizione che al loro versamento, ai sensi dell' articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , si provveda entro il (( 20 dicembre 1995 )) e, in tal caso, se le violazioni hanno anche rilevanza statistica, non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34. La pena pecuniaria non si applica nei casi di cui ((agli ultimi due periodi)) del comma 3 dell'articolo 34. Resta salva per il trasgressore la facolta' di optare, ove ne ricorrano le condizioni, per la definizione della violazione ai sensi dell' articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 .
2. Gli uffici, in sede di controllo degli elementi in proprio possesso o acquisiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 34, nonche' per le violazioni definite ai sensi dell' articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 , possono, ove occorra, invitare i trasgressori a comunicare i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarita' e le inesattezze riscontrate; in tali casi la mancata ottemperanza all'invito entro trenta giorni dal ricevimento comporta l'applicabilita' della pena pecuniaria in misura non inferiore a lire un milione e non superiore a lire quattro milioni per ciascun elenco, ovvero in misura non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecentomila se l'omissione, l'irregolarita' o l'inesattezza riguarda la compilazione di singole righe; in ogni caso l'ammontare delle sanzioni complessivamente irrogate per ciascun elenco non puo' superare l'importo di lire quattro milioni. (( Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle irregolarita' commesse prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415. ))
Entrata in vigore il 28 dicembre 1995
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente