Art. 23-bis. (Procedura in caso di ritiro implicito della domanda) 1. La domanda si intende implicitamente ritirata nei casi in cui:
a) il richiedente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3-bis, prima di essere convocato per il colloquio di cui all'articolo 12 si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nelle strutture di cui all' articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;
b) il richiedente non si presenta al colloquio personale disposto dalla Commissione ((territoriale)) ai sensi dell'articolo 12 e la notificazione della convocazione e' effettuata ai sensi dell'articolo 11, commi 3 o 3-bis, ovvero si intende eseguita ai sensi del comma 3-ter del medesimo articolo.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Commissione territoriale rigetta la domanda se la ritiene infondata in base ad un adeguato esame del merito, ((ai sensi dell'articolo)) 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , ovvero ne sospende l'esame quando dalla domanda non sono ricavabili elementi di valutazione della stessa.
3. Il richiedente puo' chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 2, entro nove mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, il procedimento e' estinto.
4. Quando la domanda e' esaminata nel contesto della procedura di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b-bis) e c), e comma 2-bis, e il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro, fatta salva la possibilita' di decidere in base ad un adeguato esame del merito, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , la ricorrenza delle ipotesi di cui al comma 1 determina il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare, di cui all'articolo 9, comma 2-bis, e si applica l'articolo 32, commi 4 e 4-bis.
5. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla decisione di rigetto adottata ai sensi del comma 2 e all'estinzione del procedimento ((di cui al comma 3 e')) sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda, comprese le ragioni ((dell'allontanamento o della mancata presentazione al colloquio, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo)) .
a) il richiedente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3-bis, prima di essere convocato per il colloquio di cui all'articolo 12 si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nelle strutture di cui all' articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;
b) il richiedente non si presenta al colloquio personale disposto dalla Commissione ((territoriale)) ai sensi dell'articolo 12 e la notificazione della convocazione e' effettuata ai sensi dell'articolo 11, commi 3 o 3-bis, ovvero si intende eseguita ai sensi del comma 3-ter del medesimo articolo.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Commissione territoriale rigetta la domanda se la ritiene infondata in base ad un adeguato esame del merito, ((ai sensi dell'articolo)) 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , ovvero ne sospende l'esame quando dalla domanda non sono ricavabili elementi di valutazione della stessa.
3. Il richiedente puo' chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 2, entro nove mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, il procedimento e' estinto.
4. Quando la domanda e' esaminata nel contesto della procedura di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b-bis) e c), e comma 2-bis, e il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro, fatta salva la possibilita' di decidere in base ad un adeguato esame del merito, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , la ricorrenza delle ipotesi di cui al comma 1 determina il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare, di cui all'articolo 9, comma 2-bis, e si applica l'articolo 32, commi 4 e 4-bis.
5. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla decisione di rigetto adottata ai sensi del comma 2 e all'estinzione del procedimento ((di cui al comma 3 e')) sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda, comprese le ragioni ((dell'allontanamento o della mancata presentazione al colloquio, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo)) .