Articolo 16 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Articolo 15Articolo 18
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2 marzo 2008
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Versione
6 maggio 2017
Art. 16. Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali 1. Il cittadino straniero puo' farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato. ((Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)) .
2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ed e' ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 . In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.
Entrata in vigore il 6 maggio 2017
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