Articolo 7 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Articolo 6Articolo 9
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Art. 7. Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda 1. Il richiedente e' autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32.
(( 2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtu' degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;
d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;
e) manifestano la volonta' di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis). ))
Entrata in vigore il 4 dicembre 2018
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