((1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata e' presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis , e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , il questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui e' in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilita', senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi restando i divieti di espulsione di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 . Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame)) -------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 , ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b, c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali".