Articolo 31 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Articolo 27Articolo 28 bis
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2 marzo 2008
Art. 31. Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi 1. Il richiedente puo' inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente reitera la domanda prima della decisione della Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda.
Entrata in vigore il 2 marzo 2008
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