1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente e' assicurata la possibilita' di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 .
2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze ((di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,)) al colloquio puo' essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.
3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilita' genitoriale o del tutore, nonche' del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale puo' procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturita' e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore. In ogni caso si applicano le disposizioni dell' articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 .
4. Se il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ai sensi dell'articolo 16, questi e' ammesso ad assistere al colloquio e puo' chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.