Articolo 29 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Articolo 28 terArticolo 29 bis
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Art. 29. Casi di inammissibilita' della domanda 1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:
a) al richiedente e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e lo stesso possa ancora avvalersi di tale protezione;
((1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda e' sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non e' imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda nel suo caso specifico))
Entrata in vigore il 11 maggio 2023
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