Articolo 23 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Articolo 21Articolo 24
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2 marzo 2008
Art. 23. Ritiro della domanda 1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro e' formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.
Entrata in vigore il 2 marzo 2008
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