Art. 23. Ritiro della domanda 1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro e' formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.
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2 marzo 2008
2 marzo 2008
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- 1. Corte di Cassazione, ordinanza del 22 maggio 2019, n. 13891https://www.asgi.it/ · 22 maggio 2019
- 2. Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 22 maggio 2019, n. 13891https://www.asgi.it/ · 22 maggio 2019
Giurisprudenza • 118
- 1. TAR Firenze, sez. II, sentenza 18/10/2021, n. 1335Provvedimento: […] Negli scritti versati in atti si evidenzia che la domanda di protezione internazionale doveva essere rinunciata nelle forme di cui all'art. 23 d.lgs. n. 25/2008, mentre la rinuncia è stata comunicata alla Prefettura che è del tutto incompetente al riconoscimento della protezione internazionale. […] comma 2, cit ., come sopra chiariti, l'istante deve formalizzare la rinuncia alla domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 25 del 2008, a mente del quale “ nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, […]Leggi di più...
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- 2. Trib. Potenza, ordinanza 04/06/2024Provvedimento: […] - osservato, infatti, al riguardo, che l'art. 23 d.lgs. 25/2008, nel di- sciplinare il ritiro della domanda di protezione prima dell'audizione presso la competente Organizzazione_2 […]Leggi di più...
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- 3. Trib. Venezia, decreto 11/11/2025Provvedimento: […] (art. 34 d.lgs. 25/2008) sia la possibilità di ritiro della domanda da parte del richiedente protezione internazionale (art. 23 d.lgs. 25/2008) anche implicito (art. 23-bis d.lgs. 25/2008); se ne ricava che già in questa fase della procedura di riconoscimento della protezione internazionale è espressamente contemplata l'ipotesi che il ricorrente dimostri, anche mediante mere condotte di non partecipazione, di non avere più interesse al riconoscimento dello statusLeggi di più...
- 4. Trib. Venezia, decreto 29/10/2025Provvedimento: […] - va anzi osservato a questo riguardo che la disciplina delle procedure di esame delle domande di protezione internazionale relativa alla fase amministrativa prevede sia la rinuncia agli status (art. 34 d.lgs. 25/2008) sia la possibilità di ritiro della domanda da parte del richiedente protezione internazionale (art. 23 d.lgs. 25/2008) anche implicito (art. 23-bis d.lgs. 25/2008); se ne ricava che già in questa fase della procedura di riconoscimento della protezione internazionale è espressamente contemplata l'ipotesi che il ricorrente dimostri, anche mediante mere condotte di non partecipazione, […]Leggi di più...
- 5. Trib. Venezia, decreto 04/06/2025Provvedimento: […] 2 status (art. 34 d.lgs. 25/2008) sia la possibilità di ritiro della domanda da parte del richiedente protezione internazionale (art. 23 d.lgs. 25/2008) anche implicito (art. 23-bis d.lgs. 25/2008); se ne ricava che già in questa fase della procedura di riconoscimento della protezione internazionale è espressamente contemplata l'ipotesi che il ricorrente dimostri, anche mediante mere condotte di non partecipazione, di non avere più interesse al riconoscimento dello status e tale ipotesi viene sanzionata, in definitiva, proprio con l'estinzione del procedimento (artt. 23 e 23-bis, co. 3, d.lgs. 25/2008) ovvero con la decadenza dallo statusLeggi di più...