Articolo 2 del Decreto 28 luglio 1987, n. 564
Articolo 1
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14 febbraio 1988
Art. 2. L'utente e' tenuto a corrispondere le tariffe fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.
L'utente e' tenuto inoltre all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari che disciplinano i servizi postali e di telecomunicazioni, in quanto applicabili, nonche' delle altre disposizioni e modalita' operative fissate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento del servizio in questione.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1988