Articolo 5 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
Articolo 4 bisArticolo 5 bis
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Art. 5. ((Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza)) 1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalita' e criteri definiti dalle fonti costitutive.
(( 1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 nominano un direttore generale, preposto a curare l'efficiente gestione dell'attivita' corrente della forma, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Il direttore generale supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Tenuto conto della dimensione, natura, portata e complessita' delle attivita' della forma l'incarico di direttore generale puo' essere conferito ad uno dei componenti dell'organo di amministrazione in possesso dei prescritti requisiti. )) (( 2. Le societa' istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 nominano un responsabile della forma pensionistica. Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attivita' in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della societa' relativamente ai risultati dell'attivita' svolta. L'incarico di responsabile della forma pensionistica non puo' essere in ogni caso conferito ad uno degli amministratori della societa' ed e' incompatibile con lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o di prestazione d'opera continuativa, presso le societa' istitutrici delle predette forme ovvero presso le societa' da queste controllate o che le controllano. )) (( 3. Al fine di garantire la maggiore tutela degli aderenti e dei beneficiari, il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nel loro esclusivo interesse, nonche' nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti. In particolare vigila su:
a) la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare, anche controllando il rispetto della normativa e delle regole interne della stessa circa i limiti di investimento;
b) la gestione amministrativa della forma, in particolare controllando la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto della forma pensionistica e del patrimonio della stessa rispetto a quanto afferente alle altre attivita' della societa' e la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili riguardanti la forma pensionistica;
c) le misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e beneficiari;
d) l'adeguatezza della procedura di gestione dei reclami;
e) la tempestiva e corretta erogazione delle prestazioni;
f) le situazioni in conflitto di interesse;
g) il rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione. )) (( 3-bis. Il responsabile della forma pensionistica comunica tempestivamente all'organo di amministrazione e a quello di controllo della societa' le irregolarita' riscontrate, indicando gli interventi correttivi da adottare. Il responsabile predispone annualmente una relazione circa le procedure di controllo adottate, la sua organizzazione, i risultati dell'attivita' svolta, le anomalie riscontrate e le iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione e' inviata alla COVIP e all'organo di amministrazione e controllo della forma pensionistica, nonche' all'organismo di rappresentanza di cui ai commi 5 e 6. )) 4. ((COMMA ABROGATO D.LGS. 13 DICEMBRE 2018, N. 147)) .
(( 5. Con riferimento ai fondi aperti ad adesione collettiva, la societa' istitutrice del fondo aperto provvede, nel caso di adesioni collettive che comportino l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, alla costituzione di un organismo di rappresentanza composto da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna delle predette collettivita'. )) (( 6. L'organismo di rappresentanza svolge funzioni di collegamento tra le collettivita' che aderiscono al fondo e la societa' che gestisce il fondo pensione aperto e il responsabile. )) 7. Nei confronti dei componenti ((dell'organo di amministrazione)) di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli ((2391,)) 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile .
(( 7-bis. L'organo di amministrazione di un fondo pensione ha la responsabilita' ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili. )) (( 8. Ai componenti dell'organo di controllo di cui al comma 1, si applicano gli articoli 2403 , 2403-bis , 2404 , 2405 , 2406 e 2407 del codice civile . L'organo di controllo comunica senza indugio alla COVIP eventuali irregolarita' riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del fondo e trasmette alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarita', sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarita' allorche', ai sensi dell' articolo 2404, quarto comma, del codice civile si sia manifestato un dissenso in seno all'organo. )) 9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 28 .
10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 28 .
11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 28 .
12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 28 .
Entrata in vigore il 1 febbraio 2019
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