Art. 4. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio 1. I fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell' articolo 36 del codice civile , distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalita' giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 , il riconoscimento della personalita' giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.
2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresi' nell'ambito della singola societa' o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima societa' od ente, con gli effetti di cui all' articolo 2117 del codice civile .
3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), e' subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; la COVIP puo' determinare con proprio regolamento le modalita' di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2018, N. 147)) .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 28 .
5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalita' di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attivita' ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.
a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell' articolo 36 del codice civile , distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalita' giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 , il riconoscimento della personalita' giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.
2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresi' nell'ambito della singola societa' o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima societa' od ente, con gli effetti di cui all' articolo 2117 del codice civile .
3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), e' subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; la COVIP puo' determinare con proprio regolamento le modalita' di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2018, N. 147)) .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 28 .
5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalita' di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attivita' ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.