"d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all' articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ".
(( 2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' sostituita dalla seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell' articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 " )) 3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10;
b) la lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 17;
c) l'articolo 20;
d) la lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 52.
4. Il comma 3 dell'articolo 105 del TUIR e' sostituito dal seguente: "3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e' deducibile nella misura prevista dall' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ".
5. All' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all' articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR e' operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ".
6. Sono abrogati altresi' l' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 , e la lettera d-bis) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 .
8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 5, e' abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 .