Articolo 19 bis del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
Articolo 13Articolo 13 ter
Versione
25 marzo 2007
Art. 19-bis. (( (Abusiva attivita' di forma pensionistica). )) (( 1. Chiunque eserciti l'attivita' di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. ))
Entrata in vigore il 25 marzo 2007
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