Art. 9. Etichettatura 1. I preparati di cui all'articolo 1, sono immessi sul mercato solo se l'etichettatura dell'imballaggio risponde a tutte le condizioni del presente articolo e alle disposizioni particolari di cui all'allegato IV, parti A e B.
(( 2. I preparati di cui all'articolo 1, comma 2, quali definiti nell'allegato IV, parti B e C, sono immessi sul mercato soltanto se l'etichetta dell'imballaggio risponde alle condizioni del comma 4, lettere a) e b), e alle disposizioni particolari dello stesso allegato IV, parti B e C. )) 3. Fatte salve le informazioni richieste a norma dell'articolo 16 e dell'allegato V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , i prodotti fitosanitari sono immessi sul mercato soltanto se l'etichettatura e' conforme alle prescrizioni del presente decreto e se recano la dicitura: "Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso".
4. Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile, in lingua italiana:
a) denominazione o nome commerciale del preparato; b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione europea; c) il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato che hanno dato luogo alla classificazione ed alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio, secondo i criteri indicati nell'allegato VII, parte A; d) simboli ed indicazioni di pericolo individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato VII parte B; e) frasi di rischio (frasi R) individuati secondo quanto previsto all'allegato VII parte C; f) consigli di prudenza (frasi S) individuati secondo quanto previsto dall'allegato VII parte D;
q) quantitativo nominale espresso in massa o in volume del contenuto, nel caso di preparati offerti o venduti al pubblico.
5. Se il contenuto dell'imballaggio non supera 125 ml:
a) per i preparati classificati come facilmente infiammabili, comburenti o irritanti, tranne quelli contrassegnati con R41, o pericolosi per l'ambiente e contrassegnati con il simbolo N, non e' necessario indicare e frasi R o S; b) per i preparati classificati infiammabili o pericolosi per l'ambiente non contrassegnati dal simbolo N e' necessario indicare le frasi R, ma non e' necessario indicare le frasi S.
6. Fatte salve le disposizioni dell' articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati contemplati dal presente decreto non possono figurare indicazioni quali non tossico, non nocivo, non inquinante, ecologico o qualsiasi altra indicazione diretta ad indicare il carattere non pericoloso o che induca a sottovalutare i pericoli inerenti tali preparati.
(( 2. I preparati di cui all'articolo 1, comma 2, quali definiti nell'allegato IV, parti B e C, sono immessi sul mercato soltanto se l'etichetta dell'imballaggio risponde alle condizioni del comma 4, lettere a) e b), e alle disposizioni particolari dello stesso allegato IV, parti B e C. )) 3. Fatte salve le informazioni richieste a norma dell'articolo 16 e dell'allegato V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , i prodotti fitosanitari sono immessi sul mercato soltanto se l'etichettatura e' conforme alle prescrizioni del presente decreto e se recano la dicitura: "Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso".
4. Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile, in lingua italiana:
a) denominazione o nome commerciale del preparato; b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione europea; c) il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato che hanno dato luogo alla classificazione ed alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio, secondo i criteri indicati nell'allegato VII, parte A; d) simboli ed indicazioni di pericolo individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato VII parte B; e) frasi di rischio (frasi R) individuati secondo quanto previsto all'allegato VII parte C; f) consigli di prudenza (frasi S) individuati secondo quanto previsto dall'allegato VII parte D;
q) quantitativo nominale espresso in massa o in volume del contenuto, nel caso di preparati offerti o venduti al pubblico.
5. Se il contenuto dell'imballaggio non supera 125 ml:
a) per i preparati classificati come facilmente infiammabili, comburenti o irritanti, tranne quelli contrassegnati con R41, o pericolosi per l'ambiente e contrassegnati con il simbolo N, non e' necessario indicare e frasi R o S; b) per i preparati classificati infiammabili o pericolosi per l'ambiente non contrassegnati dal simbolo N e' necessario indicare le frasi R, ma non e' necessario indicare le frasi S.
6. Fatte salve le disposizioni dell' articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati contemplati dal presente decreto non possono figurare indicazioni quali non tossico, non nocivo, non inquinante, ecologico o qualsiasi altra indicazione diretta ad indicare il carattere non pericoloso o che induca a sottovalutare i pericoli inerenti tali preparati.