Articolo 5 del Decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418
Articolo 4Articolo 6
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17 gennaio 1990
Art. 5. Modificazioni della composizione dei rappresentanti regionali in
organismi misti le cui attribuzioni sono in parte sostituite o integrate da quelle della Conferenza. 1. In relazione al riordino delle funzioni e degli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome, o di altri componenti della giunta, in organismi a composizione mista Stato-regioni e' sostituita da un pari numero di esperti scelti, di norma, tra funzionari delle regioni e delle province autonome. Tale disposizione si applica altresi' nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 2, primo periodo.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1990
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