Articolo 1 del Decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90
Articolo 2
Versione
1 aprile 1979
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Versione
31 maggio 1979
Art. 1. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 13 AGOSTO 1979 N. 424
Entrata in vigore il 31 maggio 1979
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