Articolo 18 - Trattato della Legge 2 gennaio 1989, n. 12
Articolo 17Articolo 19
Versione
26 gennaio 1989
Articolo 18
Ri-estradazione verso uno Stato terzo
Salvo che nei casi previsti nell'articolo 17, paragrafo I (b), una persona estradata in base al presente Trattato non puo' essere consegnata ad alcuno Stato terzo per un reato commesso prima della sua consegna a meno che la Parte richiesta non acconsenta a tale consegna. Prima di acconsentire ad una richiesta fatta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte richiesta puo' richiedere la produzione dei documenti indicati all'articolo 10.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1989
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