Articolo 21 - Trattato della Legge 2 gennaio 1989, n. 12
Articolo 20Articolo 22
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26 gennaio 1989
Articolo 21
Assistenza reciproca in materia penale
Salvo quanto previsto in qualsiasi ulteriore trattato stipulato fra di loro, le Parti Contraenti concordano di fornirsi reciprocamente, sulla base delle loro leggi nazionali, assistenza in materia penale, nella massima misura possibile, a fini di investigazione o di perseguimento di qualsiasi reato che ricada sotto la loro giurisdizione.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1989
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