Articolo 14 - Trattato della Legge 2 gennaio 1989, n. 12
Articolo 13Articolo 15
Versione
26 gennaio 1989
Articolo 14
Concorso di richieste
Se vengono ricevute richieste di estradizione della stessa persona da parte di due o piu' stati, la Parte richiesta decidera' a quale di questi Stati dovra' essere estradata la persona e comunichera' la propria decisione alla Parte richiedente. 2. Nel decidere a quale Stato la persona deve essere estradata, la Parte richiesta terra' in considerazione tutte le circostanze rilevanti e, in particolare:
a) se le richieste si riferiscono a reati diversi, la gravita' dei vari reati; b) il tempo ed il luogo di commissione di ciascun reato; c) le date delle richieste; d) la nazionalita' ed il luogo di residenza abituale della persona; e e) la possibilita' di una susseguente estradizione verso un altro Stato.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1989
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