Articolo 8 - Trattato della Legge 2 gennaio 1989, n. 12
Articolo 7Articolo 9
Versione
26 gennaio 1989
Articolo 8
Rinvio della consegna
La Parte richiesta puo' posporre la consegna di una persona al fine di procedere nei suoi confronti, o di fargli scontare una pena per un reato diverso da quello costituito dall'azione od omissione in relazione alla quale e richiesta l'estradizione e la Parte richiesta, quando cosi' differisce la consegna, deve informarne la Parte richiedente. La Parte richiesta puo', secondo la propria legge, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente alle condizioni da stabilirsi con un accordo reciproco fra le Parti. Le previsioni del presente articolo non fanno venir meno l'obbligo della Parte richiesta di procedere rapidamente alla trattazione delle richieste formulate in base al presente Trattato.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1989
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