Art. 8. Piano di sicurezza del porto 1. In funzione delle conclusioni della valutazione di sicurezza del porto, l'Autorita' di sicurezza elabora il piano di sicurezza del porto. Il piano di sicurezza prende in debita considerazione le specificita' delle diverse zone di un porto ed integra i piani di sicurezza degli impianti portuali elaborati a norma del regolamento (CE) n. 725/2004.
2. I piani di sicurezza dei porti individuano, per ciascun livello di sicurezza di cui all'articolo 10:
a) le procedure da seguire;
b) le misure da attuare;
c) le azioni da intraprendere.
3. Ogni piano di sicurezza del porto tiene conto delle prescrizioni dettagliate di cui all'allegato II. Se del caso e in misura appropriata, il piano di sicurezza del porto comprende misure di sicurezza da applicare ai passeggeri e ai veicoli destinati ad essere imbarcati su navi che trasportano passeggeri e veicoli.
Per gli scali interessati da traffico internazionale la valutazione di sicurezza ed il successivo piano tengono conto del contenuto di eventuali specifici protocolli o intese di cooperazione stipulati con gli altri Stati interessati.
4. Le procedure, le misure e le azioni di cui al comma 2, nonche' le misure di cui al comma 3, devono essere tali da assicurare il massimo livello possibile di fluidita' delle operazioni e delle attivita' che si svolgono nel porto.
5. Il piano di sicurezza del porto e' adottato, a maggioranza relativa, dalla conferenza di servizi per la sicurezza portuale ed approvato con atto del Prefetto.
6. L'Autorita' di sicurezza del porto assicura che si svolgano addestramenti adeguati, tenendo conto dei requisiti fondamentali delle esercitazioni di addestramento in materia di sicurezza di cui all'allegato III.
7. Anche a seguito dei risultati delle esercitazioni di addestramento ovvero quando si ravvisino sostanziali variazioni alla valutazione di sicurezza, l'Autorita' di sicurezza del porto, coadiuvata dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 5, provvede a che siano elaborate le coerenti varianti al piano di sicurezza del porto che, prima di essere attuate, devono essere approvate con le stesse modalita' di cui al comma 5.
8. Nei soli casi di motivata necessita' ed urgenza l'Autorita' di sicurezza del porto o l'Autorita' di pubblica sicurezza, su concorde avviso del Prefetto, possono disporre l'attuazione di straordinarie e temporanee misure ancorche' le stesse non siano previste nel piano di sicurezza del porto.
2. I piani di sicurezza dei porti individuano, per ciascun livello di sicurezza di cui all'articolo 10:
a) le procedure da seguire;
b) le misure da attuare;
c) le azioni da intraprendere.
3. Ogni piano di sicurezza del porto tiene conto delle prescrizioni dettagliate di cui all'allegato II. Se del caso e in misura appropriata, il piano di sicurezza del porto comprende misure di sicurezza da applicare ai passeggeri e ai veicoli destinati ad essere imbarcati su navi che trasportano passeggeri e veicoli.
Per gli scali interessati da traffico internazionale la valutazione di sicurezza ed il successivo piano tengono conto del contenuto di eventuali specifici protocolli o intese di cooperazione stipulati con gli altri Stati interessati.
4. Le procedure, le misure e le azioni di cui al comma 2, nonche' le misure di cui al comma 3, devono essere tali da assicurare il massimo livello possibile di fluidita' delle operazioni e delle attivita' che si svolgono nel porto.
5. Il piano di sicurezza del porto e' adottato, a maggioranza relativa, dalla conferenza di servizi per la sicurezza portuale ed approvato con atto del Prefetto.
6. L'Autorita' di sicurezza del porto assicura che si svolgano addestramenti adeguati, tenendo conto dei requisiti fondamentali delle esercitazioni di addestramento in materia di sicurezza di cui all'allegato III.
7. Anche a seguito dei risultati delle esercitazioni di addestramento ovvero quando si ravvisino sostanziali variazioni alla valutazione di sicurezza, l'Autorita' di sicurezza del porto, coadiuvata dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 5, provvede a che siano elaborate le coerenti varianti al piano di sicurezza del porto che, prima di essere attuate, devono essere approvate con le stesse modalita' di cui al comma 5.
8. Nei soli casi di motivata necessita' ed urgenza l'Autorita' di sicurezza del porto o l'Autorita' di pubblica sicurezza, su concorde avviso del Prefetto, possono disporre l'attuazione di straordinarie e temporanee misure ancorche' le stesse non siano previste nel piano di sicurezza del porto.