Articolo 11 del Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203
Articolo 10Articolo 12
Versione
24 novembre 2007
Art. 11. Agente di sicurezza del porto 1. Per ciascun singolo porto ovvero per piu' porti di giurisdizione soggetti all'applicazione del presente decreto, l'Autorita' di sicurezza del porto individua, su proposta dell'Autorita' portuale per i porti ricompresi nella circoscrizione della precitata Autorita', ove istituita, un agente di sicurezza del porto nell'ambito del rispettivo personale dipendente.
2. L'agente di sicurezza del porto svolge esclusivamente la funzione di punto di contatto per le questioni attinenti alla sicurezza portuale.
3. Gli agenti di sicurezza degli impianti portuali di cui al regolamento (CE) n. 725/2004 e l'agente di sicurezza del porto agiscono in stretta collaborazione tra loro.
Entrata in vigore il 24 novembre 2007
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