Art. 7. Autorita' di sicurezza del porto 1. Fatte salve le competenze attribuite dall'ordinamento vigente alle Autorita' di pubblica sicurezza ed alle altre Forze di polizia, l'Autorita' di sicurezza del porto e' l'Autorita' responsabile delle questioni di sicurezza per tutti i porti di giurisdizione. Tale Autorita' ha il compito di predisporre, applicare e far attuare il piano di sicurezza di cui all'articolo 8.
2. Per i porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali dell'Autorita' portuale, l'Autorita' di sicurezza opera di concerto con la predetta Autorita'.
2. Per i porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali dell'Autorita' portuale, l'Autorita' di sicurezza opera di concerto con la predetta Autorita'.