Articolo 10 del Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203
Articolo 9Articolo 11
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24 novembre 2007
Art. 10. Livelli di sicurezza 1. L'Amministrazione adotta i livelli di sicurezza in uso per ogni porto o parte del porto, in armonia ed in conformita' alle procedure stabilite per la determinazione dei livelli di cui al regolamento (CE) n. 725/2004.
2. L'Autorita' di sicurezza del porto provvede ad inoltrare l'informazione relativa al pertinente livello di sicurezza in vigore in ciascun porto di giurisdizione o parte di esso ai vari soggetti interessati, secondo il criterio della necessita' di conoscere, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di informazioni sensibili.
3. Per ogni livello di sicurezza, il piano di sicurezza del porto puo' prevedere l'applicazione di diverse misure di sicurezza in diverse zone del porto, secondo le conclusioni delle relative valutazioni di sicurezza.
Entrata in vigore il 24 novembre 2007
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