Articolo 8 - Accordo della Legge 24 marzo 2011, n. 38
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13 aprile 2011

Art. 8

Le Parti contraenti si impegnano a facilitare la cooperazione, e promuovono lo scambio di informazioni ed esperienze nell'ambito delle attivita' giovanili.
Entrata in vigore il 13 aprile 2011
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