Articolo 18 del Decreto 21 febbraio 2011, n. 44
Articolo 17Articolo 19
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18 maggio 2011
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20 dicembre 2012
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14 gennaio 2023
Art. 18. Articolo 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217))
Entrata in vigore il 14 gennaio 2023
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