Art. 15. (( (Deposito dell'atto del procedimento da parte dei soggetti abilitati interni). )) (( 1. L'atto del procedimento, redatto in forma di documento informatico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, e' depositato nel fascicolo tramite l'applicativo l'informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. Se il provvedimento del magistrato e' in forma di documento analogico, la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico. ))
2. Se il provvedimento del magistrato e' in forma di documento analogico, la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico. ))