Articolo 11 del Decreto 21 febbraio 2011, n. 44
Articolo 10Articolo 12
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18 maggio 2011
Art. 11. Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico 1. L'atto del processo in forma di documento informatico e' privo di elementi attivi ed e' redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici.
2. La nota di iscrizione a ruolo puo' essere trasmessa per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale; le relative informazioni sono contenute nelle informazioni strutturate di cui al primo comma, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
Entrata in vigore il 18 maggio 2011
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