Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231
Articolo 18Articolo 20
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16 agosto 1991
Art. 19. Gruppi di lavoro 1. Per lo sviluppo di problemi determinati, che richiedono l'apporto di esperti in diverse discipline, il Garante puo' costituire gruppi temporanei di lavoro, composti da personale dell'ufficio e, occorrendo, da consulenti.
2. Il Garante determina lo scopo e la durata del gruppo di lavoro e le sue modalita' di funzionamento ed affida ad uno dei componenti le funzioni di coordinatore. Il coordinatore e' responsabile dell'efficacia e della tempestivita' dei lavori del gruppo e ne riferisce al Garante, informandone il segretario generale.
Entrata in vigore il 16 agosto 1991
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