Art. 19. Gruppi di lavoro 1. Per lo sviluppo di problemi determinati, che richiedono l'apporto di esperti in diverse discipline, il Garante puo' costituire gruppi temporanei di lavoro, composti da personale dell'ufficio e, occorrendo, da consulenti.
2. Il Garante determina lo scopo e la durata del gruppo di lavoro e le sue modalita' di funzionamento ed affida ad uno dei componenti le funzioni di coordinatore. Il coordinatore e' responsabile dell'efficacia e della tempestivita' dei lavori del gruppo e ne riferisce al Garante, informandone il segretario generale.
2. Il Garante determina lo scopo e la durata del gruppo di lavoro e le sue modalita' di funzionamento ed affida ad uno dei componenti le funzioni di coordinatore. Il coordinatore e' responsabile dell'efficacia e della tempestivita' dei lavori del gruppo e ne riferisce al Garante, informandone il segretario generale.