Art. 16. Differimento di termini 1. Il termine del 1 gennaio 1994 previsto dall' articolo 13, comma 2 , e dall' articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , recante riordino della legislazione in materia portuale, e' differito al 1 gennaio 1995.
2. Il termine del 1 gennaio 1994 previsto dall' articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , concernente il riordino della legislazione in materia portuale, e' differito al 1 luglio 1994.
3. Il termine previsto dall' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 , ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell' articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e' prorogato al 31 dicembre 1995.
4. Il termine di cui all' articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 , e' prorogato al 31 dicembre 1995.
5. Le disposizioni di cui all' articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.
2. Il termine del 1 gennaio 1994 previsto dall' articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , concernente il riordino della legislazione in materia portuale, e' differito al 1 luglio 1994.
3. Il termine previsto dall' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 , ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell' articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e' prorogato al 31 dicembre 1995.
4. Il termine di cui all' articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 , e' prorogato al 31 dicembre 1995.
5. Le disposizioni di cui all' articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.