Articolo 46 del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330
Articolo 45Articolo 47
Versione
30 agosto 1993
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Versione
30 ottobre 1993
Art. 46.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
Entrata in vigore il 30 ottobre 1993
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