Articolo 7 del Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357
Articolo 6
Versione
18 dicembre 1990
Art. 7. Equilibrio finanziario della gestione speciale 1. L'equilibrio finanziario della gestione speciale e' garantito dai datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 1, per un periodo pari ad anni 20 a decorrere dal 1› gennaio 1991.
2. Per ciascun datore di lavoro la gestione speciale tiene separata evidenza della quota parte ad esso imputabile delle entrate e delle uscite e della relativa posizione netta, comprensiva degli interessi di cui al comma 4, maturati a debito o a credito.
3. Se nell'anno solare il complesso delle uscite della gestione speciale e' superiore alla somma delle entrate e degli eventuali avanzi relativi agli anni precedenti, il disavanzo e' posto proporzionalmente a carico di ciascuno dei datori di lavoro che presentano una posizione netta complessiva debitoria, al fine di attuare la garanzia di cui al comma 1.
4. Nel caso di eventuali avanzi complessivi della gestione speciale l'Istituto nazionale della previdenza sociale riconosce alla gestione, per il saldo a credito, interessi pari al saggio medio di rendimento dei capitali provenienti dai fondi e gestioni amministrate dall'Istituto medesimo, garantendo in ogni caso l'interesse legale.
5. Al termine del periodo di cui al comma 1 la gestione speciale e' soppressa. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone con proprio decreto il trasferimento delle residue attivita' patrimoniali all'assicurazione generale obbligatoria.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1990
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