Articolo 1 del Decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96
Articolo 2
Versione
4 maggio 1999
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Versione
3 maggio 2001
Art. 1. Ambito di applicazione 1. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all' articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , ed all' articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell' art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.
Entrata in vigore il 3 maggio 2001
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