Articolo 43 del Decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96
Articolo 42Articolo 44
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4 maggio 1999
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3 maggio 2001
Art. 43. Funzioni delle regioni 1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative alle materie della salute umana e della sanita' veterinaria, cosi' come definite dall' articolo 113 del decreto legislativo n. 112 del 1998 , non riservate allo Stato, salvo quanto disposto dall'articolo 44. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell' art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.
Entrata in vigore il 3 maggio 2001
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