Art. 43. Funzioni delle regioni 1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative alle materie della salute umana e della sanita' veterinaria, cosi' come definite dall' articolo 113 del decreto legislativo n. 112 del 1998 , non riservate allo Stato, salvo quanto disposto dall'articolo 44. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell' art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.
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4 maggio 1999
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3 maggio 2001
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Giurisprudenza • 1
- 1. CGUE, n. C-171/08, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Commissione europea contro Repubblica portoghese, 02/12/2009Provvedimento: CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PAOLO MENGOZZI presentate il 2 dicembre 2009 1 (1) Causa C-171/08 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese «Inadempimento di uno Stato – Artt. 56 CE e 43 CE – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni all'assunzione di partecipazioni e intervento nella gestione di una società privatizzata – Azioni che conferiscono poteri speciali («golden shares») dello Stato portoghese nella società OR TE SGPS SA – Provvedimento statale – Imputabilità allo Stato membro» I – Introduzione 1. Con il presente ricorso, proposto il 21 aprile 2008, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che, mantenendo …Leggi di più...