Art. 45. Funzioni della regione 1. Sono esercitate dalla regione le funzioni di programmazione, coordinamento e di verifica, nonche' le funzioni amministrative relative:
a) alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi di cui all' articolo 130, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 ;
b) alla definizione dei criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 , emanato in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell' art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.
a) alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi di cui all' articolo 130, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 ;
b) alla definizione dei criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 , emanato in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell' art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.