Articolo 45 del Decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96
Articolo 44Articolo 46
Versione
4 maggio 1999
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Versione
3 maggio 2001
Art. 45. Funzioni della regione 1. Sono esercitate dalla regione le funzioni di programmazione, coordinamento e di verifica, nonche' le funzioni amministrative relative:
a) alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi di cui all' articolo 130, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 ;
b) alla definizione dei criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 , emanato in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell' art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.
Entrata in vigore il 3 maggio 2001
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